Commento alla sentenza della Cassazione penale sez. IV, 17/10/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/01/2019), n.2618, che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida ed il termine di prescrizione di cinque anni.
Il caso M.G., giunto alla nostra attenzione, riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Venezia. In particolare, il ricorrente contesta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi. Esaminiamo gli elementi chiave del caso e la decisione del giudice.
Contesto del ricorso.
M.G. aveva ricevuto una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di un incidente stradale in cui aveva investito una persona, causandole gravi lesioni e successivamente la morte. Il reato ascritto a M.G. era quello di cui all’art. 589 c.p., comma 2, per colpa generica e violazione dell’art. 191 C.d.S., in quanto non si era fermato per concedere la precedenza al pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Il ricorso e la presunta prescrizione.
Il difensore di M.G. ha presentato il ricorso, sostenendo che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe prescritta, poiché il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28, avrebbe già operato.
Decisione del giudice in merito ai termini di sospensione della patente.
Il Gip del Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il giudice ha sostenuto che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nel termine prescrizionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilendo che la sospensione della patente di guida è strettamente legata al reato commesso. Inoltre, ha respinto l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica delle norme sulla prescrizione.
Principio che risponde al quesito.
Il giudice ha argomentato che la sospensione della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, collegata al reato commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ha sottolineato che non è possibile “svincolare” la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, evitando così un inammissibile doppio binario di prescrizione.
Alla sospensione della patente non si applica l’art. 209 D.Lgs. n. 285 del 1992 secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice deve essere regolata dalla legge n. 689 del 1981 art. 28, che stabilisce un termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tale disposizione, infatti, si riferisce inequivocabilmente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo la relativa disciplina essere oggetto né di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. La sospensione della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria che è strettamente legata ai reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In quanto tale, l’applicazione della stessa da parte del giudice penale è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, non potendo che conseguire all’esito del giudizio e nei tempi di definizione dello stesso. Non è consentito, invero, “svincolare” la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, creandosi altrimenti un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di prescrizione, potendo essere diverso il termine per l’una e per l’altro.
Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 22 gennaio
Conclusioni e conseguenze.
Alla luce della decisione del giudice, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e M.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Il caso evidenzia l’importanza di comprendere la correlazione tra sanzioni amministrative accessorie e reato commesso, al fine di evitare interpretazioni erronee o presunte prescrizioni.
Nota finale.
La sentenza, depositata il 21 gennaio 2019, pone un importante precedente per la correlazione tra sanzioni amministrative accessorie e reati stradali, contribuendo alla chiarezza giuridica in materia.