Responsabllità Comune: sinistro strade vicinali

Responsabllità Comune sinistro Strade vicinali

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. III, 29/03/2023, n.8879 sulla responsabilità del Comune in caso di violazione dell’art. 2051 c.c. e degli artt. 2 e 3 del codice strada – Responsabilità del Comune sinistro su strade vicinali.

La sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 29 marzo 2023, affronta una vicenda giuridica relativa ai danni subiti dalla sig.ra V.G. in seguito a un incidente stradale verificatosi nel 2003 relativo alla Responsabllità Comune e sinistro strade vicinali.

Il contendere riguarda la responsabilità civile del Comune di (Omissis) e del Consorzio Riunito delle Strade Vicinali della Marta. Analizzeremo gli aspetti chiave della sentenza e le argomentazioni delle parti coinvolte.

I Fatti della Causa.

La sig.ra V.G. intentò una causa nel 2003 contro il Comune di (Omissis) e il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali della Marta, richiedendo il riconoscimento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c. e il conseguente risarcimento dei danni subiti per l’incidente avvenuto su una strada vicinale. La sig.ra V.G. era precipitata in un pozzetto privo di protezione, causandole gravi danni, mentre cercava di aiutare il marito bloccato nella vettura.

Il Tribunale di Grosseto accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di Euro 74.000,00 in favore dell’attrice. In appello, sia il Comune che il Consorzio presentarono motivi di impugnazione.
La Corte d’Appello di Firenze respinse gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. La Corte ritenne che entrambi i convenuti fossero responsabili per la custodia della strada, escludendo l’eccezione di difetto di legittimazione del Comune e respingendo le argomentazioni del Consorzio relative al caso fortuito.

I Motivi di Impugnazione in caso di responsabilità del Comune per sinistro accorso su strada vicinale

Il Comune, insoddisfatto della sentenza, presentò ricorso in Cassazione, sostenendo diversi motivi di impugnazione. Lo stesso riteneva sostanzialmente che la Responsabilità di un Comune in caso di sinistro avvenuto nelle strade vicinali dovesse essere rivisto alla luce di queste eccezioni.

Infatti il Comune:

– affermava che la sentenza sia nulla, in quanto la Corte di Appello avrebbe adottato una motivazione inconciliabile con la sentenza penale passata in giudicato, che escludeva la responsabilità penale del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale.

– sostieneva che la Corte di Appello avrebbe violato il giusto procedimento, ritenendo il Comune responsabile sulla base dell’elenco della rete viaria, nonostante il giudicato penale affermasse l’assoluzione del Sindaco.

– contestava la decisione della Corte d’Appello di condannarlo al risarcimento dei danni, sostenendo che la strada vicinale era di proprietà e sotto la custodia del Consorzio.

– infine, obiettava contro la solidarietà della responsabilità attribuita dalla Corte d’Appello a entrambi i convenuti, chiedendo una ripartizione interna del grado di responsabilità.

La Decisione della Corte di Cassazione NEI CASI DI Responsabllità Comune:sinistro strade vicinali

La Corte di Cassazione, in ordine alla responsabllità del Comune e sinistro su strade vicinali respinge tutti i motivi di impugnazione presentati dal Comune. Riguardo alla sentenza penale, afferma che la perfetta coincidenza delle parti tra i giudizi civile e penale è necessaria per l’efficacia di giudicato, e nel caso in esame, la danneggiata non si era costituita parte civile nel giudizio penale.

Sulla responsabilità del Comune, la Corte conferma che, anche per le strade vicinali di proprietà privata, la legittimazione passiva del Comune può sussistere quando tali strade sono adibite a pubblico transito.
Infine, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il quarto motivo, in quanto introduce una questione nuova non trattata nel giudizio di merito.

Principio di diritto che risponde al quesito.

Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.

Conclusioni sulle responsabllità Comune e sinistro su strade vicinali

La sentenza della Corte di Cassazione conferma la responsabilità del Comune e del Consorzio per l’incidente stradale. La decisione sottolinea l’importanza della destinazione ad uso pubblico delle strade vicinali nel determinare la legittimazione passiva del Comune e ribadisce che la sentenza penale non può essere vincolante nei confronti di chi non vi ha partecipato come parte civile.

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