Perché la guida senza patente integri reato la condotta deve essere accertata più volte nel quinquennio

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Reato di guida senza patente.  Il tribunale di Nocera Inferiore, il 19/10/2023, con la sentenza numero 2117 che ha affrontato un caso di guida senza patente. Al cittadino era stato contestato, appunto, il reato di guida senza patente reiterata. Tuttavia, il "verdetto" del primo giudizio non era divenuto definitivo.

Il processo a carico di MA.Ad., accusato del reato di guida senza patente, si è concluso con l’assoluzione dell’imputato. La sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 19 ottobre 2023 ha stabilito che le prove presentate durante il processo non sono sufficienti a dimostrare la responsabilità di MA.Ad. in relazione al reato ascritto.

Cosa hanno valutato i giudici nel caso di reato di guida senza patente ?

Il procedimento giudiziario è iniziato con un decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari il 12 giugno 2020, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. L’imputato è stato chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 116 co. 15 e 17 del Codice della Strada.

Il processo ha subito vari rinvii, principalmente a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19. Durante la prima udienza del 14 gennaio 2021, MA.Ad. era assente, e la trattazione è stata differita a causa delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza. Gli ulteriori rinvii sono stati determinati da disposizioni del Presidente del Tribunale che limitavano lo svolgimento dell’attività giudiziaria a procedimenti prioritari.

La fase dibattimentale si è aperta il 16 marzo 2023, con l’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Tuttavia, la sentenza del 19 ottobre 2023 ha concluso che le prove presentate dall’accusa non sono sufficienti a dimostrare la responsabilità di MA.Ad. nel reato di guida senza patente.

La motivazione dell’assoluzione per il reato di guida senza patente. 

La decisione si basa sulla mancanza di certezze riguardo alla recidiva nel biennio, elemento fondamentale per la configurazione del reato. L’accusa non è riuscita a dimostrare la definitività dell’accertamento amministrativo delle precedenti violazioni commesse da MA.Ad. nel 2019, elementi che avrebbero integrato la recidiva richiesta dalla legge.

Il Tribunale ha sottolineato che, in base al decreto legislativo n. 8/2016, la depenalizzazione del reato di guida senza patente ha escluso l’applicazione di pene detentive, ma ha mantenuto la rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio. La recidiva, secondo la normativa vigente, richiede la reiterazione dell’illecito, che può essere dimostrata solo con provvedimenti amministrativi esecutivi.

Questo il principio che è stato applicato dai giudici: “Nella guida senza patente per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea ed escludere il reato dall”area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertata. Il reato non è integrato se manca la prova delle definitività dell’accertamento della prima infrazione all’art. 116 C.d.S..

Fonte: Redazione Giuffrè 2023

Poiché non è stata fornita la prova della definitività degli accertamenti amministrativi delle precedenti violazioni, il Tribunale ha concluso che mancano gli elementi costitutivi del reato di guida senza patente nel caso di MA.Ad. Pertanto, è stata emessa un’assoluzione e revocato il decreto penale di condanna precedentemente emesso.


In conclusione, il caso di MA.Ad. sottolinea l’importanza della prova nel contestare accuse di reati stradali, specialmente in situazioni in cui la legge richiede elementi specifici, come nel caso della recidiva nel biennio per il reato di guida senza patente.


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