Commento alla sentenza del Tribunale Rovigo, 16/04/2020, n.273 che tratta della Violazione di regole della strada e termine d’impugnazione per l’opposizione avverso il verbale di accertamento del presunto illecito ex art. 126 bis c.d.s..
Ragioni di fatto e di diritto: Un’analisi della sentenza n. 825/15 del 23.12.2015.
La sentenza n. 825/15 del 23.12.2015, emessa dal giudice di pace di Rovigo e depositata il 4.1.2016, ha costituito il fulcro di una complessa controversia legale riguardante un’opposizione a un’ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di Is. Gr. da parte della società Abaco S.p.a., concessionaria della riscossione per conto del Comune di Lendinara.
Il caso, articolato e intricato, ha richiesto un’attenta valutazione dei fatti e delle questioni di diritto sollevate dalle parti coinvolte.
In primo luogo, l’opponente, Is. Gr., aveva avanzato diversi motivi di appello contro la sentenza di primo grado.
Tra questi, si evidenziava una presunta discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata, nonché il mancato riconoscimento della regolarità della notifica dei verbali di accertamento.
Tuttavia, il giudice d’appello ha respinto tali motivi, confermando la coerenza tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata. Inoltre, ha ritenuto che la notifica dei verbali di accertamento fosse avvenuta regolarmente, evidenziando la sottoscrizione della parte opponente e l’attestazione di avvenuta consegna da parte dell’Ufficiale postale.
Un punto cruciale della sentenza riguardava la questione della tempestività della notifica del verbale di accertamento correlato all’ingiunzione di pagamento impugnata. In particolare, si contestava se la notifica fosse avvenuta entro i 150 giorni dalla notifica del verbale presupposto. Tuttavia, il giudice d’appello ha chiarito che il termine di 150 giorni doveva essere computato dalla data di spedizione del verbale, non dalla sua effettiva consegna al destinatario. Pertanto, la notifica risultava tempestiva e l’ingiunzione di pagamento era divenuta titolo esecutivo.
Infine, riguardo alla presunta ultrapetizione o extrapetizione da parte del giudice di primo grado, il giudice d’appello ha respinto tale motivo, evidenziando che il riferimento ad altra sentenza nella motivazione non costituiva un vizio, in quanto la questione era stata sollevata e discussa dalle parti stesse.
Il principio che risponde al quesito dei termini per la comunicazione dati conducente.
Il termine entro il quale il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, c.d.s., all’organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, nè l’annullamento o, tanto meno, la sospensione dell’esecutività del predetto verbale escludono la sanzione prevista per la violazione della richiamata disposizione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione.
Fonte:
Redazione Giuffrè 2020
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Rovigo ha respinto l’appello proposto da Is. Gr. e ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite sostenute da Abaco S.p.a., stabilendo anche il contributo unificato a suo carico.
In conclusione, la sentenza n. 825/15 del 23.12.2015 rappresenta un esempio di come i tribunali, nell’ambito di complesse controversie legali, applichino con scrupolo le norme di diritto e valutino attentamente le prove presentate dalle parti per giungere a una decisione equa e motivata.