L’opposizione alla cartella di pagamento per violazione codice della strada deve proporsi entro 30 gg dalla notificazione se si deduce di non esserne mai venuti a conoscenza. Commento alla sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite, 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep. 22/09/2017), n.22080
Fatti di Causa e Procedura
I.F. ha contestato la cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, affermando di non aver ricevuto il verbale di accertamento. Le decisioni del Giudice di Pace e del Tribunale di Roma hanno dichiarato inammissibile l’opposizione, basandosi sulla tardività della domanda ai sensi della L. 689/1981.
Articolazione del Ricorso
I.F. ha fatto ricorso alla Cassazione, sostenendo la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. senza limiti di tempo quando si contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo. La difesa di Roma Capitale ha ribadito che l’opposizione recuperatoria va proposta entro sessanta o trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Analisi della Giurisprudenza opposizione cartella di pagamento
La Cassazione ha esaminato la giurisprudenza contrastante:
1. **Indirizzo favorevole all’opposizione all’esecuzione**: Alcune sentenze avevano ritenuto che la mancata notifica del verbale costituisse inesistenza del titolo esecutivo, rendendo applicabile l’opposizione all’esecuzione senza limiti di tempo.
2. **Indirizzo favorevole all’opposizione recuperatoria**: Altre sentenze avevano qualificato tali opposizioni come opposizioni recuperatorie, da proporre entro i termini di decadenza previsti.
Decisione della Cassazione sulla opposizione cartella di pagamento
Le Sezioni Unite hanno chiarito che:
1. **Notifica del Verbale**: La notifica del verbale è un requisito procedurale per la validità del titolo esecutivo. La mancata notifica comporta un vizio formale, ma non impedisce la formazione del titolo esecutivo stesso.
2. **Fatto Estintivo dell’Obbligo di Pagamento**: L’omessa o tardiva notifica del verbale estingue l’obbligo di pagamento della sanzione, ma questo fatto deve essere contestato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, non tramite l’opposizione all’esecuzione.
3. **Opposizione Recuperatoria**: L’opposizione deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. 150/2011, art. 7, entro trenta giorni dalla notifica della cartella, per far valere la mancata notifica del verbale di accertamento.
Il principio di diritto che risponde al quesito
L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017 – Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 11, 895
Conclusione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di I.F., confermando l’inammissibilità dell’opposizione tardiva e correggendo la motivazione del Tribunale di Roma, specificando che l’opposizione doveva essere proposta ai sensi del D.Lgs. 150/2011, art. 7. La decisione chiarisce i termini e le modalità di contestazione delle cartelle di pagamento per sanzioni amministrative, consolidando il principio che le opposizioni devono rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge.