Multa per autovelox? Nulla se manca la preventiva informazione della postazione.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha emesso un’ordinanza in risposta al ricorso 18051-2019, in cui si contestava una sanzione amministrativa emessa per violazione del Codice della Strada. La sentenza, depositata il 26 marzo 2019 dal Tribunale di Oristano, è stata oggetto di una dettagliata analisi da parte della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso per specifici motivi.

Il ricorso, proposto da (OMISSIS), contestava la legittimità di una multa emessa in seguito a un’infrazione al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, articolo 142, comma 8, relativo alla violazione dei limiti di velocità art. 142 codice della strada per eccesso di velocità. L’opponente sollevava diverse eccezioni, tra cui l’illegittimità delle misurazioni, l’inidoneità della segnaletica stradale e la nullità del verbale di accertamento.

Il Giudice di Pace di Oristano aveva originariamente accolto il ricorso, annullando il verbale impugnato, ma tale decisione era stata successivamente ribaltata dal Tribunale di Oristano in seguito all’appello presentato dal Comune di (OMISSIS), resistente nel procedimento.

La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha esaminato diversi punti sollevati nel ricorso.

1. Segnaletica Stradale

Il primo motivo del ricorso riguardava l’adeguatezza della segnaletica stradale, elemento cruciale per avvisare i conducenti della presenza di postazioni di controllo della velocità. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’onere di provare l’inidoneità concreta della segnaletica spetta all’opponente, che deve dimostrare la mancanza di visibilità e percezione dei cartelli di segnalazione. La sentenza ha sottolineato la funzione informativa della segnaletica per la tutela della sicurezza stradale.

2. Delega delle Funzioni di Accertamento

Un punto centrale del ricorso riguardava la gestione delle apparecchiature di rilevamento della velocità. Il contratto di noleggio dell’autovelox prevedeva una percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative per la società privata incaricata. La Corte di Cassazione ha chiarito che la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni non incide sulla legittimità del verbale. Tuttavia, ha rilevato che l’accertamento delle violazioni deve essere svolto esclusivamente dalla Polizia Locale, fatta eccezione per specifiche disposizioni del regolamento.

La sentenza ha evidenziato che l’attività di accertamento, dotata di fede privilegiata, è distintiva e riservata al personale di Polizia, mentre l’operatore privato può supportare solo nell’installazione e nell’impostazione delle apparecchiature.

3. Cartellonistica non valida ed annullamento della multa.

Altri punti del ricorso riguardavano la nullità del contratto di appalto, le competenze della Polizia Locale e la procedura di accertamento. La Corte di Cassazione ha chiarito che le questioni relative alla validità del contratto di appalto non incidono sulla legittimità del verbale e che l’obbligo di accertamento è riservato al personale di Polizia Locale.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il seguente motivo:

In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica. 

PUBBLICAZIONE CED, Cassazione, 2023

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