Multa per autovelox? Nulla! Le dichiarazioni dei vigili urbani non godono di fede privilegiata.

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La Corte Suprema di Cassazione Sancisce l’Importanza delle Verifiche Periodiche sugli Autovelox.

violazione art. 142 codice della strada.

 

 

Con un interessante provvedimento la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sottosezione 2, ha emesso un’ordinanza fondamentale in risposta al ricorso numero 25877-2017 R.G. presentato da (OMISSIS) contro la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.

La sentenza, emessa il 4 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Abete Luigi, ha ribaltato la decisione precedente del tribunale di Roma n. 9400/2017, che rigettava l’appello contro la multa per eccesso di velocità.

 

Il Contesto Legale.

      L’origine del caso risale al 5 dicembre 2011, quando (OMISSIS) fu obbligata a pagare una multa di Euro 345,30 per un’eccessiva velocità rilevata tramite un apparecchio “autovelox”. L’automobilista presentò ricorso al giudice di pace di Roma, sostenendo che il verbale di contestazione non forniva dettagli sufficienti sull’omologazione e la taratura dell’apparecchio.

La Decisione del Giudice di Pace e l’Appello.

    Il giudice di pace respinse l’opposizione, e (OMISSIS) presentò un appello, ribadendo la sua richiesta di annullamento del verbale. Il tribunale di Roma confermò la decisione del giudice di pace, ma riconobbe la dichiaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6.

Il Ricorso alla Corte Suprema di Cassazione.

    Il ricorso presentato dalla parte ricorrente si basava sulla violazione e falsa applicazione di varie leggi, comprese la L. n. 273 del 1991, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, la L. n. 689 del 1981, il Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e l’articolo 2697 c.c. La Corte Suprema ha accolto il ricorso, sostenendo che la sentenza del tribunale di Roma non aveva adeguatamente considerato l’effettuazione delle verifiche periodiche sull’apparecchio “autovelox”.

Il giudice ha utilizzato diverse argomentazioni giuridiche nel motivare la sua decisione di accogliere il ricorso e annullare la sentenza del tribunale di Roma. Qui di seguito vengono richiamate celermente.

Il giudice ha fatto riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, emessa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015. Questo “annullamento” di fatto, ha implicazioni sulle procedure di verifiche periodiche delle apparecchiature di misurazione della velocità, stabilendo in particolare che tali verifiche sono obbligatorie.

La Corte Suprema ha sottolineato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Ha evidenziato che, nel caso specifico, mancavano prove sulla regolare effettuazione di tali verifiche in relazione all’apparecchio “autovelox” coinvolto nel caso.

  1. Rilevanza delle Contestazioni sull’Affidabilità dell’Apparecchio:

  2. Il giudice ha affermato che, in presenza di contestazioni riguardo all’affidabilità dell’apparecchio “autovelox”, è compito del giudice accertare se le verifiche periodiche siano state effettuate. Ha criticato la sentenza del tribunale di Roma per non aver esaminato adeguatamente questa questione, sottolineando che il verbale di contestazione non può essere considerato sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio.

  1. Il singolo caso qui trattato, riguarda, a ben vedere la maggior parte dei verbali per tali contestazioni. Infatti, gli agenti accertatori, all’accenzione della strumentazione, nè dichiarano la funzionalità.
  2.  
  3. La Corte ha respinto l’idea che il verbale di contestazione goda di fede privilegiata in relazione all’attestazione degli agenti, appunto, sulla corretta funzionalità dell’apparecchio “autovelox”. In particolare ha chiarito che il verbale fa piena prova solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma non può essere considerato affidabile per le questioni relative al corretto funzionamento dell’apparecchio di misurazione della velocità. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che mancavano prove sulla regolare effettuazione di tali verifiche. Infatti, non era sufficiente la dichiarazione di verifica di corretto funzionamento da parte degli agenti senza riscontri e prove oggettive.

La massima contenuta nel provvedimento della Cassazione Civile, Sez. VI, numero 32369/18

L’attestazione degli agenti della polizia municipale relativa al corretto funzionamento dell’autovelox non ha fede privilegiata, in quanto è il frutto di una loro mera percezione sensoriale. Di conseguenza, il verbale di accertamento e contestazione dell’eccesso di velocità che contiene detta attestazione dev’essere annullato. Il Sole 24 Ore, Quotidiano degli Enti Locali & della Pa, 2019, annotata da Daniela Dattola

Conclusioni e Conseguenze.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha significative implicazioni per TUTTI i casi di contestazioni legate a multe per eccesso di velocità. 

La decisione rafforza l’importanza delle verifiche periodiche sull’affidabilità degli autovelox e sottolinea che il verbale di contestazione non è sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio. La Corte ha cassato la sentenza del tribunale di Roma e ha rinviato il caso al medesimo tribunale, invitando a una nuova valutazione da parte di un diverso magistrato.

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