L’obbligo di presegnalazione dell’apparecchio rilevatore di velocità.

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La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza di rilevanza giuridica in merito al ricorso presentato da P.G. contro la decisione del Tribunale di Modena, che aveva confermato la sentenza del giudice di pace riguardante il rigetto dell’opposizione a una sanzione amministrativa. La questione centrale affrontata riguarda l’obbligo di presegnalazione dell’apparecchio rilevatore di velocità e i motivi giuridici addotti per la decisione.

Norme analizzate e motivi giuridici:

Il Relatore, nel formulare la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha evidenziato la fondatezza del primo motivo di ricorso, che lamenta il rigetto dell’opposizione per la mancanza di segnalazione della presenza dell’apparecchio rilevatore di velocità. La normativa in questione riguarda l’art. 142 del Codice della Strada (C.d.S.), che impone l’obbligo di presegnalare l’utilizzo di apparecchi rilevatori di velocità.

Il Relatore ha sottolineato che l’unico caso in cui è consentita una deroga a tale obbligo è stabilito dal Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, relativo ai dispositivi di rilevamento della velocità “ad inseguimento”. Tuttavia, l’art. 142 C.d.S. non prevede alcuna deroga generale.

La Corte ha richiamato un principio giuridico secondo il quale l’obbligo di presegnalazione è stato esteso a tutti i tipi di controllo, compresi gli apparecchi telelaser, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 2007.

La Corte ha citato una precedente sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010), confermando che l’obbligo di presegnalare l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” va disapplicato, in quanto contrastante con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6-bis. La Corte ha ribadito che il Decreto Ministeriale del 2007 non può derogare a questa norma primaria di rango superiore.

Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di P.G., dichiarando la manifesta fondatezza della sua contestazione riguardo alla mancanza di presegnalazione dell’apparecchio rilevatore di velocità.

La sentenza del Tribunale di Modena è stata cassata, e la causa è stata rinviata al medesimo Tribunale, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza dell’obbligo di presegnalare l’utilizzo di apparecchi rilevatori di velocità, confermando la priorità delle norme nazionali rispetto alle deroghe locali.

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