Lavoro di pubblica utilità per la sostituzione della pena nel caso di guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti, il condannato non è tenuto a indicare l’ente o la struttura dove svolgere l’attività.

Una massima giurisprudenziale di interesse: Cassazione penale sez. IV, 07/12/2023, n.673

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente; il condannato ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.

Fonte: Diritto & Giustizia 2024, 10 gennaio

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