Commento alla sentenza del Tribunale Milano sez. I, 15/01/2020, n.346 che tratta della prescrizione delle sanzioni amministrative – art. 209 c.d.s.. Nello specifico viene analizzato e risolto un cado di opposizione all’Ingiunzione di Pagamento. Analisi della Decisione del Tribunale”
In quanti anni si prescrivono le sanzioni amministrative?
L’Arcobaleno di L.F.R. e C. S.A.S. ha presentato un’opposizione contro l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano, sottolineando diversi motivi giuridici a sostegno della sua posizione. La controversia verteva su n. 20 sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, e l’importo contestato ammontava a euro 5.190,00.
Inizialmente, l’opponente ha sollevato l’eccezione della decadenza del Comune dal diritto al recupero delle somme, sostenendo che la notifica della cartella di pagamento era avvenuta oltre il termine di due anni dalla consegna del ruolo agli agenti di riscossione. Inoltre, ha affermato l’estinzione dell’obbligo di pagamento per n. 15 verbali, notificati in ritardo rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge. Infine, ha contestato l’applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/81, sostenendo che doveva essere applicato solo l’art. 203, comma 3, C.d.S.
Il Comune di Milano ha risposto eccependo l’infondatezza dell’opposizione, sostenendo la legittimità dell’ingiunzione e respingendo le obiezioni sollevate dall’Arcobaleno.
Durante il processo, il Comune ha provveduto al discarico parziale di n. 15 verbali notificati in ritardo, riconoscendo così la fondatezza di parte delle obiezioni dell’Arcobaleno. Tuttavia, il Tribunale ha respinto l’eccezione di decadenza, sostenendo che alla riscossione delle sanzioni amministrative non si applica la decadenza prevista per i crediti tributari. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/81, contraddicendo la precedente interpretazione della Corte di Cassazione.
Principio che risponde al quesito
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 cod. strada, che recita che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.
Fonte: Redazione Giuffrè 2020
In conclusione, l’opposizione presentata dall’opponente è stata in parte accolta, riducendo l’importo complessivo dovuto al Comune di Milano. La decisione del Tribunale sottolinea l’importanza della corretta interpretazione normativa e chiarisce il trattamento delle sanzioni amministrative in materia di decadenza e maggiorazioni.