diritto del trasportato: Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 19/07/2016), n.14699.
La recente sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, datata 24 febbraio 2016, ha ribaltato una precedente decisione del Tribunale di Milano riguardante una richiesta di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale. La protagonista, G.C., si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente, ma la Corte aveva inizialmente qualificato la sua posizione come “assistente alla guida”. Analizziamo gli sviluppi del processo e le nuove interpretazioni legali introdotte dalla Corte d’Appello.
Svolgimento del Processo:
Il 13 ottobre 2011, il Tribunale di Milano respinse la richiesta di risarcimento di danni avanzata da G.C. nei confronti del conducente dell’auto, della proprietaria (madre di G.C.) e della compagnia assicuratrice. La decisione era basata sul presupposto che G.C., pur possedendo la patente, avesse permesso all’amico di guidare l’auto della madre, assumendosi la responsabilità dell’incidente e escludendo così il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2.
Dopo un appello presentato da G.C., la Corte d’Appello di Milano confermò la decisione il 11 luglio – 4 settembre 2012, mantenendo la qualifica di “assistente alla guida” per la passeggera.
I Motivi del Ricorso:
Il ricorso presentato da G.C. denunciava una serie di violazioni normative, sottolineando l’incompatibilità logica tra la protezione estesa al trasportato e la limitazione al presunto ruolo di “assistente alla guida”, figura priva di fondamento normativo.
Il primo motivo evidenziava un errore sostanziale nella qualificazione di G.C. come “assistente alla guida”, ruolo inesistente nelle normative. La Corte d’Appello, inoltre, aveva trascurato la giurisprudenza consolidata che non esclude il risarcimento in caso di cooperazione colposa del trasportato.
Il secondo motivo contestava la motivazione della Corte d’Appello, basata sul fatto che G.C. sapeva che l’amico aveva solo il foglio rosa. La ricorrente sottolineava l’assenza di un accordo diretto per la guida e la mancanza di addebiti specifici nei suoi confronti.
La Decisione della Corte Suprema sul diritto del trasportato:
La Corte Suprema ha accolto il ricorso, sottolineando l’errore di diritto sostanziale nella qualificazione di G.C. come “assistente alla guida”. La figura introdotta dalla Corte d’Appello non aveva fondamento normativo, e di conseguenza, la Corte ha ribadito il diritto di G.C. al risarcimento dei danni subiti nell’incidente.
La sentenza ha chiarito che chi affida un’auto a un soggetto con solo il foglio rosa e sale come passeggero non assume un ruolo diverso da quello di trasportato. L’affidamento dell’auto non comporta automaticamente una cooperazione colposa nel caso di un sinistro causato dall’imperita condotta del guidatore affidatario.
Conclusioni sul diritto del trasportato:
Questa decisione della Corte Suprema riafferma i diritti del trasportato, respingendo interpretazioni creative della normativa e stabilendo chiaramente che determinati ruoli, come quello di “assistente alla guida”, non hanno fondamento legale. La sentenza contribuisce a delineare i confini delle responsabilità in caso di sinistri stradali e ad assicurare un’applicazione più precisa delle normative esistenti.