Commendo alla sentenza del Tribunale Livorno, 03/12/2020, n.826 – Il mancato uso del casco permette di avere comunque il risarcimento?
Il presente articolo si propone di analizzare i motivi che hanno portato alla decisione in merito a un drammatico sinistro stradale, oggetto di una causa giudiziaria. Nel corso del processo, il convenente An. Pi. ha cercato giustizia nei confronti di Mi. Mu. e della Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., sostenendo di essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto il 22 gennaio 2011 a Livorno.
L’attore ha delineato i fatti secondo cui, trovandosi come terzo trasportato su un motociclo condotto da Ma. Di Gr., è stato urtato da un veicolo Toyota Yaris di proprietà e guidato da Mi. Mu. Secondo An. Pi., la conducente del veicolo Toyota avrebbe violato l’obbligo di precedenza, causando gravi lesioni all’attore.
Le conseguenze dell’incidente sono state devastanti, con An. Pi. che ha subito una violenta caduta, riportando lesioni gravi. L’evento ha comportato un coma in politrauma con varie complicazioni, richiedendo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. Gli esami diagnostici successivi hanno rilevato postumi permanenti significativi.
In risposta, An. Pi. ha avviato una procedura legale, cercando un risarcimento per le lesioni subite. Tuttavia, i tentativi di risoluzione bonaria sono falliti, con le compagnie assicurative coinvolte che non hanno presentato offerte risarcitorie.
Il processo si è svolto con la contumacia dei convenuti Mi. Mu. e UnipolSai Ass.ni, mentre la Società Cattolica di Assicurazioni è intervenuta volontariamente.
La compagnia assicurativa ha contestato la responsabilità dell’incidente, affermando che An. Pi. ha contribuito alle lesioni non indossando correttamente il casco e accettando il rischio di viaggiare con un conducente minorenne non abilitato. La Cattolica Assicurazioni ha avanzato richieste di riduzione del risarcimento in base a tali contestazioni.
Il giudice, dopo un’attenta analisi delle prove e delle argomentazioni delle parti, ha deciso che la dinamica dell’incidente era imputabile alla conducente Mi. Mu. Quest’ultima è stata ritenuta responsabile delle lesioni causate ad An. Pi. a causa della sua condotta negligente e colposa.
In merito al mancato uso o all’uso non corretto del casco da parte di An. Pi., il giudice ha sottolineato che tale elemento da solo non costituisce una fonte automatica di responsabilità civile, a meno che non incida direttamente sul nesso causale tra l’evento e le lesioni subite.
La decisione ha anche evidenziato che An. Pi., essendo minorenne al momento dell’incidente, ha accettato consapevolmente i rischi del trasporto con un conducente non abilitato. La giurisprudenza ha riconosciuto il concorso colposo del danneggiato, riducendo il risarcimento del 30%. Il mancato uso del casco da comunque diritto al risarcimento.
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, il giudice ha adottato i parametri dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, considerando la percentuale di invalidità e l’età di An. Pi. al momento dell’incidente. Il danno biologico permanente è stato fissato a un importo di Euro 236.011,00, a cui si aggiungono le spese mediche documentate.
La decisione finale ha sottolineato la necessità di una valutazione specifica per il danno patrimoniale futuro, affermando che la perdita di capacità lavorativa deve essere dimostrata in modo concreto. In conclusione, An. Pi. ha ottenuto un risarcimento del 70% delle lesioni subite, con l’obbligo di pagare le spese mediche sostenute.
In questo contesto, la decisione riflette un equilibrio tra la responsabilità della conducente, l’accettazione consapevole del rischio da parte del danneggiato.
Il principio che risolve il quesito – Il mancato uso del casco da comunque diritto al risarcimento..
La mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato (nella specie: l’omesso uso del casco protettivo) non è fonte di per sé di responsabilità civile, se tale violazione non si sia posta come elemento causale rispetto all’evento dannoso o alle sue conseguenze.
In sostanza, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell’evento dannoso solo quando rispetto a quest’ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente logico e ciò perché non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull’evento dannoso. Fonte: Redazione Giuffrè 2021