Telefono durante la guida.

Telefono durante la guida.

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep. 20/10/2017), n.24919 – riguardante un annoso problema – tenere in mano il telefono durante la guida.

Cosa dispone il codice della strada se si ha il telefono in mano durante la guida.

Innanzi tutto è di utilità richiamare cosa dispone l’art. 173 comma 2 del codice della strada: 2.
E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici , smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi].

E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Analisi di un caso risolto in caso di guida con il cellulare in mano.

Il 15 luglio 2013, il Tribunale di Roma emise una sentenza di rilievo, respingendo l’appello proposto da Euro Travel 2004 s.r.l. contro la precedente decisione di primo grado del Giudice di Pace di Roma (n. 47324/2012). Tale decisione aveva rigettato l’opposizione della società al verbale di accertamento notificatole il 13 ottobre 2010 da Roma Capitale, concernente la violazione dell’art. 173 C.d.S. relativo all’uso di un telefono cellulare da parte di un conducente di un veicolo della società.

Il Tribunale, nel respingere l’appello, fondò la sua decisione sulla mancanza di elementi forniti dalla società che dimostrassero lo svolgimento dell’attività di trasporto di persone in conto terzi al momento dell’infrazione.

Cosa è stato contestato innanzi al giudice d’Appello per violazione per avere tenuto il telefono durante la guida. .

Euro Travel 2004 propose ricorso avverso questa decisione, basandosi su un unico motivo: la presunta violazione dell’art. 173 C.d.S., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis. La società affermava che, ai fini dell’applicazione della deroga legislativa, occorreva fare riferimento esclusivamente al mezzo e non al concreto svolgimento dell’attività al momento dell’infrazione. Secondo la ricorrente, sarebbe stato sufficiente che il veicolo fosse munito delle caratteristiche tecniche richieste, circostanza che risultava documentata sia dalla visura camerale che dalla carta di circolazione.

Il Tribunale respinse tale motivo, sottolineando che la norma in questione vietava l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi. La deroga legislativa si applicava a quest’ultima categoria di veicoli, richiedendo un utilizzo effettivo del veicolo per tale scopo al momento del controllo.

La sentenza enfatizzò che la formulazione legislativa utilizzata (“adibiti”) indicava chiaramente una volontà di subordinare l’esenzione a un accertamento concreto dell’utilizzo del veicolo. Di conseguenza, spettava al conducente o al proprietario dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era effettivamente utilizzato per il trasporto di persone in conto terzi.

I principi che risolvono il quesito.

Il primo princpio così statuisce: In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, affinché si possa ritenere applicabile la deroga per l’operatività dell’esclusione – prevista dall’art. 173, comma 2, c.d.s. (nella versione “ratione temporis” vigente) – del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia “ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone per conto terzi” non basta tener conto unicamente dell’appartenenza del mezzo a tale categoria di veicoli ma è necessario anche verificare che in concreto il veicolo sia stato utilizzato per l’assolvimento della predetta finalità (e il relativo onere probatorio incombe su colui che sia ritenuto trasgressore).
Fonte: Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 12, 995 (nota di: Carrato)

Mentre, il secondo principio così risolve il problema: In tema di infrazione al codice della strada per uso, durante la marcia, di apparecchio telefonico o cuffie, ai fini dell’operatività dell’esenzione dal divieto dell’uso di tali dispositivi, prevista dall’art. 173, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), in favore dei veicoli adibiti al servizio di strade, autostrade nonché al trasporto di persone per conto terzi, occorre che il conducente o il proprietario provino che il veicolo, al momento del controllo, era in concreto utilizzato per una di dette finalità, non essendo all’uopo sufficienti – diversamente dalle altre categorie escluse dalla norma, per le quali opera una presunzione assoluta di utilizzo del veicolo per ragioni di servizio – le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione ovvero quelle relative all’oggetto della società proprietaria del mezzo.

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2018

Le conclusioni in breve.

La ricorrente non riuscì a dimostrare tale circostanza, poiché il veicolo era immatricolato anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio. Pertanto, il Tribunale confermò la decisione di respingere l’appello, dichiarando il motivo della ricorrente manifestamente infondato.

Infine, la sentenza stabilì che il ricorso era stato presentato dopo il 30 gennaio 2013, stabilendo l’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte rigettò il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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