Vittoria per i Diritti dei Disabili: Annullata Multa per Traffico Limitato a Torino. Commento alla sentenza del Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020, (ud. 07/09/2020, dep. 07/09/2020), n.2889
Una recente decisione del Tribunale di Torino ha rappresentato una significativa vittoria per i diritti delle persone disabili nel contesto del traffico urbano.
Il caso riguarda C.R., che ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Torino che annullava una multa per traffico limitato, emessa in quanto la sua vettura, associata al permesso disabili intestato alla madre E. P., era transitata in una zona a traffico limitato.
Il Tribunale ha preliminarmente sottolineato che la causa è stata trattenuta a decisione a seguito di trattazione scritta, in conformità alle misure organizzative adottate a seguito del Protocollo del Presidente del Tribunale in risposta al D.L. 17.3.2020, n. 18. Entrambe le parti hanno depositato “note scritte” in cui hanno esposto le rispettive conclusioni, sostituendo così la discussione in udienza.
Il Comune di Torino aveva avanzato la richiesta di una trattazione “in presenza,” ma questa è stata ritenuta generica e immotivata dal Tribunale, che ha confermato la validità delle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso di C.R., depositato il 20.1.2020, contestava la sentenza del Giudice di Pace di Torino che aveva annullato il verbale di multa e compensato le spese. C.R. lamentava l’omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e contestava la decisione di compensazione delle spese, sostenendo che il possesso e l’esposizione del contrassegno disabili erano sufficienti per consentire il transito nelle zone a traffico limitato.
Il Comune di Torino eccepiva l’inammissibilità dell’appello e contestava la tardività dell’impugnazione. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato infondata l’eccezione di tardività, sottolineando che il ricorso era tempestivo in base al calcolo dei mesi secondo l’art. 327 c.p.c., che scadeva il 20.1.2020.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l’appello di C.R. e ha condannato il Comune di Torino al pagamento di euro 132,50 ex art. 96 terzo comma c.p.c. e al rimborso delle spese del presente grado di giudizio. Il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di Pace nel resto e ha sottolineato che la comunicazione preventiva di transito nelle zone a traffico limitato, se prevista in via amministrativa, non può legittimamente limitare il diritto dell’invalido ad accedere a tali zone con qualsiasi veicolo a suo servizio.
In conclusione, la decisione del Tribunale rappresenta un importante precedente che sottolinea il diritto incondizionato delle persone disabili ad accedere alle zone a traffico limitato, ribadendo che il possesso del contrassegno disabili è sufficiente, senza necessità di ulteriori comunicazioni di transito.