Giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell’art. 157, comma 6, c.d.s.

annullata multa art. 156 c. 6 codice della strada

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15678 relativamente alla violazione dell’art. 157, comma 6

Una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Roma relativa all’opposizione di D.A. contro un’ordinanza del Prefetto di (OMISSIS). La controversia aveva origine da una multa di Euro 113,87 imposta a D.A. per sosta senza esposizione del titolo di pagamento, prevista dall’art. 157 del Codice della Strada.

D.A. aveva presentato opposizione al Giudice di Pace di Roma, contestando l’illegittima restrizione della sede stradale causata dalla creazione di parcheggi a pagamento nella zona in cui era stata contestata la violazione. Tuttavia, il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione, decisione confermata successivamente dal Tribunale di Roma.

Nel ricorso presentato alla Corte Suprema di Cassazione, D.A. avanzava due motivi principali: la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia.

La Corte Suprema ha accolto il ricorso, dichiarando che il tribunale aveva erroneamente ignorato i fatti specificamente contestati da D.A., in particolare l’esiguità delle aree destinate al parcheggio gratuito nella zona di (OMISSIS). La Corte ha sottolineato che era compito dell’autorità amministrativa, nel contesto di un’opposizione a verbale di accertamento del codice della strada, provare l’esistenza di una delibera comunale che escluda l’obbligo di riservare un’area adeguata per il parcheggio gratuito.

Il principio di diritto per annullare la multa ex art. 157 comma 6 c.d.s.

Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell’art. 157, comma 6 del c.d.s., è onere dell’Autorità amministrativa dare la prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l’esistenza della delibera che rende inoperante l’obbligo stabilito dall’art. 7, comma 8 c.d.s..

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2020

La sentenza della Corte Suprema ha quindi cassato la decisione del Tribunale di Roma, ordinando un rinvio dello stesso tribunale con un diverso magistrato. La Corte ha ribadito l’importanza per l’amministrazione comunale di dimostrare l’adozione di provvedimenti amministrativi che individuino un’area adeguata per il parcheggio gratuito o che rendano inoperante l’obbligo previsto dall’art. 7 del Codice della Strada.

In conclusione, la vittoria di D.A. rappresenta un importante precedente giurisprudenziale che sottolinea l’importanza dell’onere probatorio a carico dell’autorità amministrativa in caso di opposizione a multe del codice della strada.

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