Il 12 settembre 2023, il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Cosi Nicoletta Erroi, ha accolto il ricorso presentato da un automobilista di Brindisi contro un verbale di violazione dell’articolo 142, comma 9, del Codice della Strada. Il veicolo viaggiava ad oltre 160 km/h,
Ricordiamo che superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h porta con se diverse sanzioni accessorie come:
– sospensione patente:
– da 1 a 3 mesi – in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi;
L’infrazione era stata commessa il 2 luglio 2022, sulla SS13 Brindisi – Lecce, in direzione di Lecce, nel Comune di Trepuzzi. L’automobilista era stato sorpreso, appunto, a viaggiare alla velocità di 160,55 km/h, superando di 50,55 km/h il limite di velocità di 110 km/h.
La sanzione accessoria imposta oltre alla multa di 543,00 euro prevedeva la decurtazione di 6 punti dalla patente e la sospensione della stessa per un periodo compreso tra uno e tre mesi.
L’automobilista, convinto di non aver commesso l’infrazione, ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace.
Quest’ultimo, dopo aver valutato l’inesattezza della rilevazione elettronica di velocità effettuata dalla Polizia Municipale di Trepuzzi tramite l’apparecchio KRIA T-EXPRESS e la documentazione fotografica allegata, ha presentato un ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, conformemente all’articolo 204-bis del D.LGS n. 285/1992.
Il Comune di Trepuzzi si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso dell’automobilista e la conferma della legittimità dell’operato della Polizia stradale.
La decisione per annullare una multa per autovelox
Dopo circa un anno, il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Cosi, ha emesso la sua sentenza. Quest’ultima ha accolto pienamente le argomentazioni presentate dal ricorrente riguardo all’invalidità della rilevazione elettronica per mancanza di omologazione e taratura corretta del dispositivo KRIA T-EXPRESS.
Ha inoltre rilevato la scarsa attendibilità della prova fotografica, sottolineando che “l’accertamento da cui è scaturito il verbale impugnato nel presente giudizio non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità, atteso che lo strumento di rilevamento utilizzato, il KRIA T-EXPRESS, risulta privo di idonea documentazione che attesti l’avvenuta omologazione e taratura dello strumento all’atto della sua installazione presso la SS13 BRINDISI – LECCE e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito.”
Il Giudice ha concluso affermando che “in assenza di una procedura di taratura adeguata, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.” Infine, ha accettato un’altra eccezione sollevata dall’avvocato Ingrosso riguardo alla fotografia utilizzata dagli agenti, sottolineando che era poco chiara e non consentiva di identificare chiaramente gli elementi essenziali, come ad esempio la targa dell’auto, che risultava poco visibile e illeggibile.
In base a queste argomentazioni, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso dell’automobilista e annullato il verbale di violazione al Codice della Strada notificato inizialmente.