Diritto alla Circolazione delle Persone Disabili: Cassazione Annulla Multe del Comune.

corsie preferenziali - annullamento multa

Il diritto alla circolazione delle persone con disabilità è stato al centro di una recente decisione della Cassazione, che ha annullato le multe elevate dal Comune di (OMISSIS) nei confronti dei coniugi M.A. e C.B.R.M.

Commento alla sentenza Cassazione civile sez. II, 27/09/2022, n.28144 relativamente a violzaione dell’art. 7 del codice della strada.

Passaggio in corsie preferenziali, illegittima la sanzione basata sulla mancata comunicazione al Comune della targa del veicolo.

Quest’ultimo, portatore di handicap, aveva ricevuto 14 verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada per aver percorso corsie preferenziali senza aver preventivamente comunicato la targa dell’auto all’amministrazione comunale.

La vicenda ha avuto inizio con la presentazione di una richiesta di annullamento dei verbali al Giudice di Pace di Milano, il quale ha accolto la domanda con la sentenza n. 1748 del 29 dicembre 2015. Tuttavia, il Comune di (OMISSIS) ha presentato appello, portando alla riforma della decisione da parte del Tribunale di Milano con la sentenza n. 6448/2018.

Il Tribunale ha riconosciuto il pieno diritto della persona invalida di transitare nelle corsie riservate, ma ha sottolineato l’obbligo di comunicare preventivamente la targa del veicolo, come stabilito da un’ordinanza sindacale del Comune datata 9 settembre 2014.

I coniugi M.A. e C.B.R.M. hanno quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, e lamentando la mancata ammissione di un mezzo istruttorio.

La Cassazione, con la sentenza depositata il 27 settembre 2022, ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha dichiarato che l’ordinanza comunale che impone la preventiva comunicazione della targa per l’accesso alle corsie preferenziali costituisce un eccesso di potere, introducendo un obbligo non previsto dalla legge. La Corte ha ribadito che il diritto all’accesso alle zone a traffico limitato è incondizionato per le persone con disabilità e non può essere limitato da obblighi non stabiliti dalla normativa vigente.

Questo il principio di diritto in favore delle persone disabili e la effettiva tutela del loro diritto alla libera circolazione

La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi a una “modalità informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone – finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto (nella specie, relativa alla contestazione di verbali per il passaggio in corsie preferenziali, la Corte ha escluso la necessità di preventiva comunicazione della targa al Comune). Non è quindi legittima l’introduzione di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziché all’uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati.

Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 28 settembre (nota di: Attilio Ievolella)

Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la questione principale è stata risolta con l’accoglimento del primo motivo.

La sentenza della Cassazione comporta il rinvio della causa al Tribunale di Milano, che dovrà valutare se il disabile si trovava effettivamente alla guida o trasportato su un veicolo diverso da quello registrato, verificando il regolare accesso alle aree riservate. La Corte ha sottolineato che la comunicazione preventiva della targa non può costituire motivo per imporre sanzioni, ma serve a evitare l’adozione di provvedimenti sanzionatori ingiustificati.

In conclusione, la decisione della Cassazione conferma il diritto incondizionato alla circolazione delle persone con disabilità nelle zone a traffico limitato, ribadendo che gli enti locali non possono introdurre obblighi non previsti dalla legge che limitino questo diritto.

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