Da quando decorrono i termini di cui all’art. 126 bis codice della strada?

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Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 01/02/2024, n.3022 che ha chiarito, ancora una volta, quali sono i termini per comunicare i dati del conducente.
In questo, molto diffuso nella prassi quotidiana, che sicuramente sarà di utilità in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, la Cassazione ha dichiarato la Nullità della Sanzione per Omessa Comunicazione del Conducente in Caso di Opposizione e Definizione Favorevole dei Procedimenti Giurisdizionali.

Introduzione:
La Cassazione, con la recente sentenza emessa il 9 gennaio 2024, ha ribadito e chiarito aspetti cruciali riguardanti le sanzioni amministrative relative alla mancata comunicazione dei dati del conducente, in particolare quando si tratta di opposizione e della definizione dei procedimenti giurisdizionali collegati. Il caso riguardava un’opposizione avanzata dalla sig.ra Va.Ma. nei confronti del Comune di Montemarciano, contestando una sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell’art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada.

Il Primo Motivo: Eccezione di Illegittimità della Sanzione per mancata comunicazione dati conducente.

Il primo motivo del ricorso si concentrava sull’omessa pronuncia riguardo all’eccezione di illegittimità della sanzione derivante dall’omessa comunicazione dei dati del conducente. La ricorrente sosteneva che la contestazione dell’infrazione presupposta era stata oggetto di opposizione al Prefetto, la quale era stata accolta per mancata emanazione tempestiva dell’ordinanza-ingiunzione. La Cassazione ha accolto tale motivo, ribadendo che la violazione dell’obbligo di collaborazione nella comunicazione dei dati del conducente si può configurare solo dopo la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta.

Il Secondo Motivo: Prova dell’Adozione di Misure Idonee
Il secondo motivo del ricorso contestava l’accertamento secondo cui la parte privata non aveva provato di aver adottato tutte le misure idonee a garantire l’adempimento del dovere di conoscere e ricordare l’identità del conducente. La Cassazione non ha ritenuto valido tale motivo in quanto il primo motivo era già sufficiente per l’accoglimento del ricorso.

Il Terzo Motivo: Mancata Ammissione delle Prove Testimoniali
Il terzo motivo del ricorso faceva riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali dei figli della ricorrente. Anche questo motivo è stato dichiarato assorbito in seguito all’accoglimento del primo motivo.

Il Quarto Motivo: Spese di Giudizio
Il quarto motivo del ricorso riguardava le spese di giudizio, contestando la condanna della parte privata al pagamento dei compensi dell’avvocato. La Cassazione ha riconosciuto che, data l’assorbimento dei motivi successivi, la questione delle spese diventa irrilevante.

Principio che ha risolto il quesito:

La violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.

Fonte:Diritto & Giustizia 2024, 2 febbraio

Conclusioni:
La sentenza della Cassazione del 9 gennaio 2024 fornisce chiarezza sulla corretta interpretazione dell’art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada in caso di opposizione e definizione favorevole dei procedimenti giurisdizionali. Tale pronuncia ha un impatto significativo sulle procedure relative alle sanzioni amministrative per la mancata comunicazione dei dati del conducente, sottolineando l’importanza della definizione dei procedimenti pregressi nella configurazione di eventuali violazioni.

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