Commento alla sentenza del Tribunale Potenza, 12/02/2020, n.140 sull’attività di decurtazione dei punti della patente per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Il caso giudiziario di Ma. Ge. contro l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza offre un’interessante prospettiva sulla validità delle notifiche relative a violazioni stradali e i conseguenti obblighi dei proprietari di veicoli. Analizziamo il caso alla luce del principio “FATTO E DIRITTO”.
IL FATTO: La Contestazione e l’Opposizione.
Il 4 novembre 2013, Ma. Ge. presentò un ricorso al Giudice di pace di Potenza contro l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza. Il motivo del ricorso era l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Potenza il 27 settembre 2013, che aveva respinto il ricorso di Ma. Ge. contro un verbale di contestazione della Polizia stradale di Potenza datato 23 aprile 2013. L’accusa riguardava la mancata comunicazione delle generalità del conducente al momento dell’infrazione.
Al fine di far annullare il verbale per omessa comunicazione dati conducente e consequenziale decurtazione dei punti, Ma. Ge. sostenne che il verbale contestato non era mai stato notificato e che l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa illegittimamente dal Vice-Prefetto senza delega. Inoltre, Ma. Ge. affermò che la notifica del verbale principale non era avvenuta presso la sua residenza a Longobucco (CS) come richiesto.
Il Giudice di pace di Potenza, il 29 aprile 2014, accolse l’opposizione di Ma. Ge. e annullò l’ordinanza-ingiunzione, compensando le spese tra le parti.
IL DIRITTO: L’Appello e le Questioni Normative.
L’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza, il 4 novembre 2014, presentò appello contro la sentenza, contestando l’erronea conclusione del Giudice di pace sulla mancata notifica del verbale principale. L’appellante richiese il rigetto dell’opposizione con la conseguente condanna di Ma. Ge. alle spese processuali.
L’analisi del diritto coinvolge la questione della validità della notifica del verbale principale e la sua relazione con l’obbligo di comunicare le generalità del conducente secondo l’articolo 126 bis del Codice della strada.
LA DECISIONE: La Valutazione della Prova.
Il Tribunale di Potenza, il 7 febbraio 2020, esaminò attentamente la prova presentata dalla Prefettura di Potenza. Notò che la notifica del verbale principale presso la residenza risultante dalla banca dati della Motorizzazione civile non era stata dimostrata. Inoltre, la Corte sottolineò la tardiva costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza durante il processo di primo grado.
Di conseguenza, l’appello dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza venne respinto, e le spese processuali furono compensate tra le parti. La Corte non applicò l’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente era una pubblica amministrazione.
Il principio che ha risposto al quesito in ordine alla decurtazione dei punti per omessa comunicazione dati conducente.
L’irrogazione della sanzione secondaria della decurtazione dei punti è subordinata dall’articolo 126 bis secondo comma del Codice della strada all’intervenuta definizione della contestazione cui la stessa accede: infatti, l’adozione del provvedimento di decurtazione dei punti (sanzione accessoria di carattere personale) è espressamente subordinata alla comunicazione, da parte dell’accertatore, all’anagrafe, comunicazione che non può essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma (“la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”). Per tali ragioni è evidente che le vicende relative al verbale di accertamento della trasgressione alle norme sulla circolazione stradale non possono non riflettersi sul verbale di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente del veicolo e che, quindi, la legittimità del verbale di contestazione con il quale viene irrogata la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 126 bis del Codice della strada presuppone che, in caso di omessa contestazione immediata dell’infrazione principale, il trasgressore abbia ricevuto rituale notifica del relativo verbale di accertamento.
Fonte: Redazione Giuffrè 2020
CONCLUSIONE: Una Sentenza Ben Motivata sulla omessa comunicazione e decurtazione punti.
La sentenza riflette una rigorosa analisi delle prove e una corretta applicazione delle norme del Codice della strada. La mancanza di prova della notifica del verbale principale alla residenza corretta e la tardiva costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza durante il processo di primo grado sono elementi chiave che hanno influenzato la decisione del Tribunale di Potenza. La compensazione delle spese tra le parti, basata sulla gravità e l’eccezionalità della situazione, rappresenta un approccio equo.