Art. 238 – Norme transitorie relative al titolo VI
In vigore dal 1 gennaio 1993 1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993. 2. Le sanzioni amministrative accessorie
In vigore dal 1 gennaio 1993 1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993. 2. Le sanzioni amministrative accessorie
In vigore dal 1 ottobre 1993 1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua
In vigore dal 1 ottobre 1993 1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo
In vigore dal 6 dicembre 1996 1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo
In vigore dal 31 dicembre 1999 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano
In vigore dal 1 ottobre 1993 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in
In vigore dal 1 ottobre 1993 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti
In vigore dal 4 luglio 2009 1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del
In vigore dal 13 agosto 2010 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico
In vigore dal 1 gennaio 1993 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989,
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