Assoluzione per omissione di soccorso.

omissione di soccorso

Commento alla sentenza Tribunale del Taranto sez. I, 09/08/2022, (ud. 27/05/2022, dep. 09/08/2022), n.1443 per violazione dell’art. 189 codice della strada.
L’articolo in questione disciplina la responsabilità e l’obbligatorietà dei conducenti di prestare assistenza in caso di incidente stradale. In particolare importanza i primi due commi che così recitano:

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Cosa ha accertato il Tribunale per dichiarare l’assoluzione dal reato di omissione di soccorso?

Il Tribunale di Taranto ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di Di.Ti., imputata di omissione di soccorso in relazione a un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio 2018. La decisione è stata basata sulle risultanze processuali e sulle testimonianze raccolte nel corso del procedimento. Vediamo nel dettaglio i motivi che hanno portato a questa assoluzione.

**La Versione della Persona Offesa**

La persona offesa, Mo.Al., ha presentato denuncia-querela sostenendo di essere stato tamponato da Di.Ti. mentre si trovava in coda con la sua auto. Mo.Al. ha dichiarato di aver subito lesioni, tra cui una lordosi cervicale inversa, e ha riportato 40-45 giorni di malattia a causa dell’incidente. Inoltre, ha affermato di essere stato tamponato da Di.Ti., la quale si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.

**La Difesa di Di.Ti.**

La difesa di Di.Ti. ha contestato la versione della persona offesa, sostenendo che, a seguito dell’incidente, la conducente dell’auto aveva avvertito forti dolori al fianco destro, dovuti a un recente intervento chirurgico. Di.Ti. ha affermato di essere rimasta nell’auto a causa delle condizioni di salute e di aver telefonato immediatamente ai Vigili Urbani per avvertire dell’incidente.

**Le Testimonianze e le Prove Processuali**

Le testimonianze del Maresciallo Ne.Do. e di Po.An. hanno confermato che Di.Ti. aveva effettivamente tamponato l’auto di Mo.Al. Tuttavia, è emerso che la Di.Ti. si era allontanata dal luogo dell’incidente, giustificando la sua partenza con il suo stato di salute precario.

Il Tribunale ha inoltre esaminato la documentazione medica che confermava la recente operazione subita da Di.Ti. e la sua prognosi di 7 giorni a seguito della visita ginecologica. La Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputata fosse giustificata dalle circostanze di salute, non configurando quindi l’elemento soggettivo richiesto per il reato di omissione di soccorso.
Ricordiamo che nel caso specifico, il dolo (la volontà) richiesta nel reato di omissione di soccorso corrisponde alla volontà da parte del soggetto agente di omettere il compimento di una azione che in quella circostanza è tenuto a compier

**La Decisione del Tribunale – il principio stabilito dal Tribunale per avere una sentenza di assoluzione**

Il Tribunale ha ritenuto che le prove fornite dalla pubblica accusa non fossero sufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza di Di.Ti. Risultava invece verosimile e credibile la versione fornita dalla conducente dell’auto, supportata dalle dichiarazioni del Maresciallo Ta.Ro. e dalla documentazione medica prodotta in difesa.

Questa la massima: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona. In caso di omissione, il soggetto integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., che trova il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dalla suddetta disposizione e che attribuisce a detto soggetto, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
La posizione di garanzia trova, a sua volta, la sua “ratio” nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque, di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrità fisica”.

Fonte: Redazione Giuffrè 2022

**Conclusioni**

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha emesso una sentenza di assoluzione per Di.Ti., poiché non sono emersi elementi sufficienti a provare la sua colpevolezza nel reato di omissione di soccorso. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni dalla data di pronuncia.

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