Art. 95 – Carta provvisoria di circolazione, duplicato (1) ed estratto della carta di circolazione (2) (7)

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. (8)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (3)

(…) (4)

(…) (4)

(…) (4)

(…) (4)

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (6) a euro 338 (6).  Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (5) (9)

7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (6) a euro 102 (6). (5)


(1) La parola: “, duplicato” è stata inserita dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) A norma dell’art. 235, comma 6, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di apposite decreti.
(3) Comma inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(4) I commi: “2. L’estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall’ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all’art. 92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l’intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
4. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.” sono stati abrogati dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. Per la procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione si veda l’art. 2 del medesimo D.P.R.
(5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(6) Importo così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(7) Per la sostituzione della presente rubrica vedi l’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.
(8) Per la soppressione del presente comma vedi l’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.
(9) Per la soppressione del presente comma vedi l’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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