Art. 81 – Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri (1) (2)

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2) vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.


(1) Vedi art. 242 reg. cod. strada.
(2) Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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