1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate. (3) (4)
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (2) con proprio decreto. (3) (4)
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (6) a euro 3.464 (6). (5)
(1) Vedi art. 234 e art. 235 reg. cod. strada.
(2) ) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Si veda il D.M. 16 gennaio 1995, n. 94, recante norme sulle procedure amministrative dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(4) A norma della L. 30 dicembre 2004, n. 311 a decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui a questo comma, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
(5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
(6) Il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.