Art. 64 – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte (1)

  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
  2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (2) a euro 173 (2).

(1) Vedi art. 220 reg. cod. strada.
(2) Importo così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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