1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (1)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (2) sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo (3), alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. (4)
(1) Comma così da ultimo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Le parole: “nei suddetti articoli” sono state così sostituite dalle attuali: “nel presente capo” dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 33-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.