- Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
- Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
- Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: «attenzione, arresto» per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: «arresto» per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro «via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
- Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente «arresto» per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e «via libera» per coloro che si trovano di fianco.
- Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
- Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo. (2)
(1) Vedi art. 181, art. 182 e art. 183 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 9 giugno 1995, recante disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.