Art. 42 – Segnali complementari (1)

  1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

  1. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

(1) Vedi da art. 172 ad art. 180 reg. cod. strada.

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