Art. 39 – Segnali verticali (1)

  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

  1. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
  2. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

(1) Vedi da art. 77 ad art. 136 reg. cod. strada.

Hai ricevuto una multa a proposito del Art. 39 – Segnali verticali (1)?

Compila il modulo e premi INVIA

Data richiesta:21/11/2024 9:38 pm
Numero della multa:
Data ricezione multa (a mano o a mezzo posta):
INSERISCI QUI GLI ARTICOLI DEL CODICE STRADALE CHE TI HANNO CONTESTATO!
Prima Violazione
Seconda Violazione
Terza Violazione



Riceverai l'esito via email o telefono, lascia qui i tuoi contatti migliori: