Art. 34bis – Decoro delle strade (1) (2)

(1) Questo articolo è stato inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Articolo abrogato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. Il testo così recitava: “1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.”

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