In vigore dal 1 ottobre 1993
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. (2)
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. (3)
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
(1) Rubrica così modificata dall’art. 125, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(2) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(3) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.