Art. 230 – Educazione stradale

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (2)

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (1) , con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (3)


(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro della pubblica istruzione” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

(2) Comma sostituito dall’art. 10, comma 4, L. 19 ottobre 1998, n. 366 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e dall’art. 45, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(3) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

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