Art. 228 – Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

In vigore dal 1 ottobre 1995

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (1) .

2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. (2)

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) , magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art. 226.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze (4) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) .

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.


(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(2) Comma così sostituito dall’art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(3) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(4) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

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