In vigore dal 1 ottobre 1993
1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. (1)
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (2) , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3).
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(1) Comma così modificato dall’art. 123, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(2) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.
(3) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.