Art. 225 – Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.


(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(2) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

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