1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.(2)
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.(3)
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. (3)
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (3)
(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.