1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(1) L’articolo: ” Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero.” è stato così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 e successivamente così sostituito dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Le norme abrogate da tale decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.