Art. 196 – Principio di solidarietà.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (2)

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.


(1) Vedi art. 382 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dall’art. 102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 11, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120, dall’art. 29-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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