Guida in stato di alterazione psicofisica
In questi post collegati in sequenza tra loro, analizziamo la norma che regolamenta le situazioni di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Chiaramente la casistica è molto ampia. Teniamo a precisare che il reato scatta quando ci si mette alla guida sotto l’effetto (più o meno successivamente l’assunzione) di droghe.
Fermo restando il nostro invito a non fare uso di droghe in generale, più in particolare se ci si mette alla guida, potrebbe capitare che a fronte di una assunzione magari di gran lunga precedente all’accertamento, i test diano esito positivo. Si pensi che, ad esempio, le tracce di marijuana nell’urina permangono da 3 a 30 gg.
La norma, quindi, deve essere non solo attentamente letta ma, soprattutto ben applicata. Onde evitare storture. Su tutto, quando si capita nelle sue maglie, si deve dare prova della non responsabilità penale. Si deve cioè dimostrare che non c’era dolo e concomitanza con la conduzione del veicolo. L’assistenza legale è fondamentale.
Cosa prevede il codice all’art. 187 – guida in stato di alterazione psicofisica
Vediamo, dunque, con il presente post cosa prevede l’articolo in questione al comma 1 :
1. Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La norma, nella sua semplicità sembra di facile applicazione ma, come detto nasconde molte insidie. Bisogna, come detto, dimostrare che NON SI ERA in uno stato di alterazione psicofisica, nonostante magari, i test siano positivi. Le conseguenze sono pesanti. da sei mesi ad un anno di reclusione non è roba da poco.
MA COSA SIGNIFICA NON ESSERE IN UNO STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA?
L’alterazione psicofisica è una condizione in cui le capacità cognitive, motorie e percettive di una persona risultano compromesse a causa dell’assunzione di sostanze che alterano il normale funzionamento del sistema nervoso centrale, come alcol, droghe o farmaci.
Questa condizione può influire negativamente sulla percezione, il giudizio e la reattività della persona, rendendo pericolose attività come la guida o l’uso di macchinari.
Cosa dovrà dimostrare la Pubblica Accusa in caso di reato?
La pubblica accusa, oltre a dimostrare la positività, chiaramente tramite i test clinici, DOVRA’ DAR PROVA DELLA INFLUENZA NEGATIVA sulla capacità di conduzione del veicolo. Senza il superamento di tale sbarramento non esiste il reato.
Questo un precedente molto importante a favore dell’imputato
Per la configurazione del reato contemplato dall’art. 187 del Codice della Strada, che punisce chi guida un veicolo in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente dimostrare che l’agente abbia assunto droghe prima di guidare, ma è necessario provare che abbia effettivamente guidato in uno stato di alterazione causato da tale assunzione.
Pertanto, la responsabilità penale non si basa solo sull’uso di sostanze stupefacenti, ma sulla dimostrazione dell’influenza di tali sostanze sulle condizioni psicofisiche dell’individuo durante la guida.
Fonte Giuffrè editore – Cassazione Penale Sez. IV del 23/01/2024 nr. 7199
Cosa deve risultare dagli atti degli agenti
Continuando nella disamina della sentenza richiamata si comprende che la Cassazione è andata a verificare nel “profondo” dei fatti. Non la sola verifica ma, la presenza di una motivazione dettagliata di quanto accaduto in sede di accertamento.
Tale verifica può avvenire tramite esami biologici che confermino l’assunzione di droghe e dati sintomatici rilevanti al momento del fatto, senza la necessità di una specifica analisi medica. La necessità di dimostrare l’alterazione psicofisica attraverso una valutazione accurata del contesto porta alla nullità della sentenza penale qualora manchi una motivazione dettagliata in tal senso.
Fonte Giuffrè editore – Cassazione Penale Sez. IV del 23/01/2024 nr. 7199
CONTINUA A LEGGERE SULL’ARGOMENTO:
art. 187 cds – giudice competente e pena penale
Quali le sanzioni accessorie
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà.
Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
Quali le sanzioni in caso di incidente
Chiaramente la situazione si complica se la positività viene accertata successivamente ad un sinistro stradale. Suggeriamo di non rifiutarsi alla verifica tramite test. Tuttavia è bene precisare ed evidenziare agli agenti accertatori che si richiede l’assistenza di un legale. Trattasi di accertamento irripetibile e pertanto deve essere effettuato anche con la presenza del proprio difensore. Se l’orario in cui avviene il sinistro è dopo le 22 e prima delle ore 7 del mattino, l’ammenda è aumentata fino alla metà.
Questo è quello che prevede l’articolo se si causa un sinistro:
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. l’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies
Come deve essere effettuato l’accertamento?
La verifica dello stato di alterazione deve essere effettuata nel rispetto della privacy del conducente e senza compromettere la sua integrità fisica, utilizzando metodi qualitativi non invasivi, anche con apparecchi portatili. Se il controllo risulta positivo, o se vi sono ragionevoli motivi per sospettare che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope prima di guidare, è possibile procedere a ulteriori accertamenti clinico-tossicologici, svolti da personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, sempre nel rispetto della privacy e della sicurezza fisica dell’individuo.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Tempistiche degli accertamenti e modalità
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche’ su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
L’accertamento sanitario
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Le strutture idonee ad accertare lo stato di alterazione psicofisica
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
Chi deve emettere la sospensione della patente in caso di guida in stato di alterazione psicofisica
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
(…) (3)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il decreto penale di condanna emesso in caso di guida sotto l’effetto di droghe
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
il lavoro di pubblica utilità al posto del carcere per guida in stato di alterazione psicofisica
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
(1) Vedi art. 380 reg. cod. strada.
(2) Articolo così da ultimo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Questo comma che recitava: “7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.” è stato abrogato dall’art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117.