Art. 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria. (1)

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (2)

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (5) ad euro 332 (5). Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente. (3) (6)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (4)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (5) a euro 3.464 (5). (3)

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


(1) Comma così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(4) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 26 novembre 2006, n. 286.
(5) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(6) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 3, comma 11, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. e-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

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