1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (2) a euro 102 (2). (1)
(1) Comma così modificato dal D.M. Giustizia 29 dicembre 2006, dal D.M. Giustizia 17 dicembre 2008 e così da ultimo modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(2) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.