Art. 14 – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade (1)

1. Gli enti proprietari delle strade, (2) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. (3)

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; (4)

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (5)

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune. (6)


(1) Vedi art. 25 reg. cod. strada.
(2) A norma del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui al D. L.vo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
(3) A norma dell’art. 234, co. 4, di questo codice, la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente dovrà essere adattata, entro l’1 gennaio 1994, alle nuove norme del codice della strada e del regolamento. La restante segnaletica dovrà essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali dovranno essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.
(4) A norma dell’art. 234, co. 2, di questo codice, le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed alle relative formalità di cui agli art. 26 e 27 c.s. si applicano a decorrere dal 1 luglio 1993.
(5) Questo comma è stato inserito dalla L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(6) Si veda la L. 12 febbraio 1958, n. 126, rimasta in vigore ai sensi dell’art. 231 del nuovo codice della strada.

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