1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.