Art. 122 – Esercitazioni di guida (1) (2)

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (3)

3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. (6)

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

[5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.] (7)

5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6. L’autorizzazione è valida per dodici mesi. (8)

7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (5) a euro 1.731 (5). La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. (4)

8. Chiunque, essendo autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (5) a euro 1.731 (5). Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (9)

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (5) a euro 344 (5). (4)


(1) Vedi art. 334 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dal D.M. Giustizia 29 dicembre 2006, dal D.M. Giustizia 17 dicembre 2008 e da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Il periodo: “Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.” è stato soppresso dall’art. 11, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(5) iI presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d-quater), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d-quater), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(8) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d-quater), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(9) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d-quater), n. 4), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

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