1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, (1) stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
(1) Le parole: “è soggetto alle sanzioni” sono state così sostituite dalle attuali: “è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,” dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.