Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe (1)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. (3) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (4) nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (5)

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (591) in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. (8)

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (591) , su apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (9)

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (7) a euro 1.731 (7). (6)

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


(1) Vedi art. 261 reg. cod. strada.
(2) A norma dell’art. 235, comma 7, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
(3) Il periodo: “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2.” è stato abrogato dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per la parte incompatibile col d.P.R. stesso.
(4) I Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per le aree urbane sono ora accorpati nel Ministero per le infrastrutture e i trasporti.
(5) Si veda il D.M. 28 luglio 2008, recante fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.
(6) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(7) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(8) Per la modifica del presente comma vedi l’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.
(9) Per la modifica del presente comma vedi l’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205  e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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