Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|8 agosto 2023| n. 24166
La Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana ha emesso un’ordinanza riguardante un ricorso presentato da un individuo (OMISSIS) contro il Comune (OMISSIS).
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro un verbale di violazione del codice della strada emesso dal Comune, contestando la legittimità delle misurazioni, la segnaletica stradale e la validità della notifica. Inizialmente, il Giudice di Pace di Oristano aveva accolto il ricorso annullando il verbale, ma il Comune aveva presentato appello.
L’iter giudiziario per giungere all’annullamento della multa per eccesso di velocità
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza oggetto del ricorso in Cassazione, aveva accolto l’appello del Comune riformando la decisione del Giudice di Pace. Il Tribunale aveva sostenuto che l’opponente non aveva fornito prove concrete della non visibilità e non percepibilità dei cartelli di segnalazione, e che la presenza dei cartelli stessi era sufficiente a garantire la legittimità del verbale.
Il ricorrente, insoddisfatto della decisione del Tribunale, aveva presentato ricorso per cassazione, avanzando diversi motivi. Tra questi, si contestava la corretta ripartizione dell’onere della prova in merito alla segnaletica stradale.
L’ufficio era stato, dunque, di provare la verifidictà di quanto al contenuto del verbale.
MOTIVI RAPPORESENTATI AL GIUDICE DI CASSAZIONE.
Il primo motivo di ricorso affermava che spettava alla P.A. dimostrare la corretta progettazione ed installazione dei segnali, mentre il Tribunale avrebbe omesso di applicare questo principio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questo motivo, sostenendo che l’onere di provare l’inidoneità della segnaletica spettava all’opponente.
Il secondo motivo riguardava l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 2 del Codice della Strada, in relazione al Decreto Legge n. 121 del 2002. Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse esaminato adeguatamente una delibera del Consiglio comunale e non avesse verificato se le apparecchiature fossero installate conformemente alle prescrizioni del decreto.
Il motivo decisivo
Il terzo motivo contestava l’applicazione delle norme in materia di accertamento delle violazioni di velocità e sosteneva che il Tribunale aveva interpretato erroneamente le disposizioni pertinenti. Si argomentava che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare adeguatamente il contratto di appalto tra il Comune e la società appaltatrice, che prevedeva un processo gestito informaticamente dalla società appaltatrice e non dalla Polizia Stradale.
Il quarto motivo riguardava nuovamente la gestione delle apparecchiature di rilevamento della velocità e sottolineava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’impianto fosse gestito direttamente dall’organo di Polizia Municipale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha respinto il terzo e quarto motivo, ritenendo che il giudice di merito non avesse commesso errori nella valutazione delle prove e nella corretta interpretazione delle norme applicabili. La Corte ha anche ribadito il principio secondo cui l’accertamento dell’infrazione deve essere svolto dalla Polizia Locale, mentre l’assistenza tecnica di un operatore privato deve limitarsi all’installazione e all’impostazione delle apparecchiature secondo le indicazioni del pubblico ufficiale.
LA MASSIMA USATA PER RISOLVERE IL CASO
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 AGOSTO 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica. Fonte Smart Lex 24.