Commento alla sentenza della Corte Costituzionale, 28/03/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 28/03/2024), n.52 – che dichiara illegittima la revoca automatica della patente di guida in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo – art. 214, comma 8, del Codice della Strada**
La sentenza emessa dalla Corte Costituzionale il 5 marzo 2024 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del Codice della Strada, quale modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Questo articolo stabiliva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per chiunque, durante il periodo di fermo amministrativo del veicolo, circolasse abusivamente con il veicolo stesso o consentisse ad altri di farlo.
Perchè non scatta la revoca automatica della patente di guida?
La decisione della Corte è stata motivata dalla violazione dell’art. 3 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di uguaglianza e di ragionevolezza delle sanzioni. La norma contestata prevedeva una revoca automatica della patente senza considerare la gravità specifica del comportamento del custode del veicolo né le conseguenze personali e lavorative che una tale revoca avrebbe potuto comportare.
Il giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha evidenziato che la normativa contestata non permetteva di valutare adeguatamente la condotta del trasgressore né di adottare sanzioni proporzionate al caso concreto. In particolare, si è notato che la revoca automatica della patente poteva essere eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla condotta commessa.
La Corte Costituzionale ha rilevato che l’art. 214, comma 8, del Codice della Strada presentava gli stessi difetti di proporzionalità e ragionevolezza già riscontrati in precedenza in altre disposizioni analoghe. In particolare, si è richiamata la sentenza n. 246 del 2022, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’altra disposizione del Codice della Strada per lo stesso motivo.
La decisione della Corte ha quindi stabilito che la revoca automatica della patente prevista dall’art. 214, comma 8, del Codice della Strada è incostituzionale nella parte in cui non consente di valutare il caso concreto e di adottare sanzioni proporzionate. Di conseguenza, la Corte ha modificato la disposizione, stabilendo che la revoca della patente può essere applicata solo previa valutazione del caso specifico da parte dell’autorità competente.
Questa sentenza rappresenta un importante passo verso l’adeguamento della normativa italiana ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione, assicurando che le sanzioni amministrative siano proporzionate alla gravità della condotta commessa e alle sue conseguenze.
Il principio di diritto che risponde al quesito
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 23-bis comma 1, lett. b), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». La previsione rigida e automatica della revoca della patente, che impedisce di graduare la sanzione alla gravità della violazione, si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione all’illecito commesso.