Art. 126 bis: comunicazione dati conducente

Comunicazione dati conducente

Cosa c’è da sapere in caso di verbale ricevuto ai sensi dell’art. 126 bis – comunicazione dati conducente; commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, n.24012 sui i presupposti affinché l’organo accertatore possa applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 126 bis codice della strada.

La riforma dell’art. 126 bis.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza fondamentale che riguarda la responsabilità del proprietario di un veicolo in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente dopo una violazione del codice della strada. La sentenza, emessa il 7 luglio 2022, stabilisce importanti chiarimenti su quando scatta l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente e quali sono le conseguenze in caso di contestazione dell’infrazione.

Il caso prende le mosse da un verbale di accertamento della Polizia Municipale di Sannicandro di Bari nei confronti del sig. B.M. per mancata comunicazione dei dati del conducente dopo una presunta violazione del codice della strada. Il Giudice di Pace di Bari aveva inizialmente accolto il ricorso del sig. B.M. e dichiarato nullo il verbale, ma il Tribunale di Bari ha successivamente accolto l’appello del Comune di Sannicandro di Bari e rigettato l’opposizione avverso il verbale.

Il punto centrale della controversia riguardava il momento a partire dal quale decorreva il termine per la comunicazione dei dati del conducente. Secondo il Tribunale di Bari, tale termine non scattava dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione, ma dalla notifica del verbale stesso. Questa interpretazione, secondo la Corte di Cassazione, non teneva conto del fatto che il procedimento di opposizione può influenzare l’insorgenza dell’obbligo di comunicazione.

Da quando scatta il termine per la comunicazione.

La Corte Suprema ha chiarito che il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente scatta solo dopo l’esaurimento dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente. Solo in questo caso l’organo accertatore può richiedere tali dati e l’obbligo di comunicazione diventa effettivo. Se invece l’esito dei procedimenti è favorevole al ricorrente, l’obbligo di comunicazione non sussiste.

La sentenza della Corte di Cassazione fornisce chiarezza su un punto cruciale della normativa sul codice della strada e della responsabilità del proprietario del veicolo. Inoltre, sottolinea l’importanza di considerare attentamente l’effetto dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi sulla configurazione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.

il principio che risponde al quesito della comunicazione dei dati conducente.

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Fonte:Giustizia Civile Massimario 2022

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