126 bis c.d.s. – termine per comunicare i dati del conducente

Omessa comunicazione dei dati del conducente

La sentenza emessa in data 9 gennaio 2024 dalla Corte, relativa alla controversia tra Va.Ma. e il Comune di Montemarciano, offre uno spaccato significativo delle complessità giuridiche legate alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada in Italia relativamente all’art. 126 bis c.d.s. – relativo alla comunicazione dei dati del conducente.
Ma entro quanto gli agenti accertatori devono notificare il verbale per la mancata comunicazione? Ed in caso di contenzioso i termini restano gli stessi?
In questo breve articolo cerchiamo di dare risposta ai quesiti.

Un caso di mancata comunicazione dati del conducente.

La vicenda si apre con Va.Ma., proprietaria di un veicolo, che si oppone a una sanzione amministrativa comminatale dal Comune di Montemarciano per aver omesso di fornire informazioni sul conducente del veicolo. Il Comando asseriva che il ricorrente era rimasto coinvolto in una presunta violazione del Codice della Strada. L’opposizione è stata inizialmente accolta in primo grado ma successivamente rigettata in appello.

Cosa aveva contestato il ricorrente sulla mancata comunicazione dati del conducente.

Il ricorso in cassazione presentato da Va.Ma. è articolato su quattro motivi, ognuno dei quali solleva punti specifici di contestazione riguardanti la procedura e il merito della sanzione.

Il primo motivo verte sull’omessa pronuncia riguardo all’eccezione di illegittimità della sanzione, basata sull’invalidità della contestazione dell’infrazione presupposta. La Corte, in questa parte della sentenza, sottolinea il principio che l’opposizione riguarda il provvedimento sanzionatorio stesso, escludendo la possibilità di discutere eccezioni relative a vizi del procedimento precedente.

Tuttavia, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, evidenziando che, secondo l’art. 126-bis co. 2 del Codice della Strada, la perdita di punti avviene solo dopo il pagamento della sanzione o la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione. Pertanto, se il procedimento viene annullato, non si verifica la perdita di punti e, di conseguenza, non è giustificata la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.

La visione della Cassazione sul termine per la comunicazione dati del conducente.

La Corte, accogliendo il ricorso di Va.Ma., annulla la sanzione irrogata e compensa integralmente le spese dell’intero processo, in considerazione della situazione di incertezza giurisprudenziale emersa.

Questa sentenza, oltre a fornire una risoluzione specifica per il caso in questione, contribuisce a delineare i principi giuridici che guidano l’applicazione delle sanzioni amministrative nel contesto delle violazioni al Codice della Strada in Italia.

Il principio che risponde al quesito.

La violazione ex art. 126-bis comma 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.

Fonte:Diritto & Giustizia 2024, 2 febbraio

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